La tassazione sul gas viene applicata in base alla tipologia di utilizzo (civile o industriale) e a seconda del luogo geografico dell’utenza del cliente finale.


Le forniture di gas metano destinato sia per usi civili sia per usi industriali, seguono la seguente tassazione:

  • Accisa è un’imposta erariale sul consumo. Si applica in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), a tutti i consumatori di gas in base ai metri cubi di gas consumato. L’applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo civile oppure industriale.
  • Addizionale regionale è stata introdotta dalla legge 14/06/1990 n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21/12/1990 n. 398 e l’aliquota varia a seconda della Regione dove si trova la fornitura. Anche le addizionali vengono pagate in base al consumo di gas.
  • IVA (imposta sul valore aggiunto) stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633, e successive modifiche e integrazioni, si applica al costo totale della bolletta del gas, comprensiva di tutte le componenti e anche dell’accisa. Anche in questo caso l’aliquota IVA viene differenziata a seconda dell’uso (domestici o usi diversi).
    Per le agevolazioni sulle aliquote per alcune tipologie di imprese consulta la sezione del nostro sito Agevolazioni